A quattro anni dal sisma, una luce, pur se fioca, può riaccendere la speranza

A quattro anni dal sisma, una luce, pur se fioca, può riaccendere la speranza

A quattro anni dal sisma, una luce, pur se fioca, può riaccendere la speranza. Il Consorzio delle Comunanze Agrarie di Norcia, con l’ausilio dell’assistenza e della consulenza legale dell’Avv. Alessandro Formica, propone, per la conversione in legge, il seguente emendamento all’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2, del D.L. 16 luglio 2020 n.76 in relazione alla sagoma, prospetti e sedime.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELL’ART. 10, COMMA 1, LETT. b), n. 2, DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”)

Premessa

A 4 anni esatti dal sisma la ricostruzione risulta ancora in forte ritardo, come amaramente riconosciuto anche da Papa Francesco nel comunicato del 23 agosto, nel quale il Pontefice si augura che “si acceleri la ricostruzione”.

Le ragioni di tale situazione sono varie.

Tra di esse si può certamente menzionare la carenza di organico, ormai cronica, che notoriamente affligge gli uffici tecnici comunali e gli uffici speciali per la ricostruzione, determinando ritardi nella lavorazione delle istanze e nell’adozione dei provvedimenti amministrativi cui dipende la ricostruzione.

Un ruolo determinante, inoltre, riveste la normativa in materia di ricostruzione degli immobili distrutti, o che hanno subito gravi danni, situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (come accade per la maggioranza degli edifici siti nel cratere).

Accade spesso, difatti, che, per ragioni di miglioramento della qualità sismica o, talvolta, estetica e funzionale dell’edificio, si renda necessario, o quantomeno, opportuno addivenire alla ricostruzione dell’immobile modificandone la sagoma o il volume originari. Ciò, per esempio, al fine di ridurne lo sviluppo in altezza, onde migliorare le prestazioni anti-sismiche dell’edificio; oppure al fine di correggere elementi estetici che risultano palesemente non-congruenti con le caratteristiche tipologiche del contesto rurale nel quale si inseriscono, come tipicamente avviene per gli immobili realizzati negli anni Settanta, sovente non in linea con le caratteristiche architettoniche ed ambientali proprie della zona.

Gli attori della ricostruzione (sia privati, sia istituzionali) hanno così ben presto acquisito la consapevolezza della necessità di rivedere le disposizioni normative attualmente vigenti in tema di ristrutturazione edilizia, in modo da renderle compatibili con le esigenze rivenienti dall’esperienza pratica.

Le proposte di modifica della normativa edilizia vigente e le innovazioni introdotte dal D.L. N. 76/2020

Negli ultimi due anni, pertanto, sono state avanzate da più parti proposte di modifica della disciplina normativa di settore, mediante l’introduzione di un regime speciale per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma in ambiti territoriali sottoposti a vincolo paesaggistico, tendente a consentire, in via derogatoria, la modifica del sedime, della sagoma e della volumetria degli edifici oggetto di ricostruzione, al fine precipuo di migliorare la loro qualità architettonica, strutturale e funzionale, nonché di garantire una migliore risposta alle sollecitazioni sismiche.

La definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia contenuta nel D.P.R. n. 380/2001, difatti, prevede che, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, non sia ammessa la modifica di sagoma e volumetria (nemmeno, quindi, in riduzione).

Il recente intervento normativo inserito nell’art. 10, comma 1, lett. b), punto n. 2), del D.L. n. 76/2020, nonostante i buoni auspici dai quali è stato accompagnato, non solo non ha rimosso tale limitazione, ma, anzi, risulta averla ampliata, atteso che, nel modificare l’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, stabilisce la regola per cui “Rimane  fermo  che,  con  riferimento  agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

Per l’effetto, in base alle previsioni introdotte dal Decreto (attualmente è in attesa di conversione), ogni intervento che contempli variazioni di sagoma o, financo, di prospetti o caratteristiche planovolumetriche risulta esulare dal regime della “ristrutturazione edilizia” di cui al D.P.R. n. 380/2001, di modo che le relative opere saranno qualificabili in termini di “nuova costruzione” ai sensi del medesimo D.P.R., e come tali assoggettate al regime del permesso di costruire. Ciò, tuttavia, comporta il venir meno dei diritti acquisiti dall’immobile preesistente, sia in ordine alla consistenza edilizia (es. volumetrica), sia alle caratteristiche localizzative (es. distanze legali o destinazione urbanistica), con ulteriori riflessi sfavorevoli derivanti dall’applicabilità degli standard urbanistici (tendenzialmente più gravosi) dettati dalla pianificazione vigente.

L’emendamento proposto dal Consorzio delle Comunanze Agrarie di Norcia

La modifica introdotta dal D.L. n. 76/2020, pertanto, non è idonea a superare le criticità sopra descritte, ragion per cui il Consorzio, nel dare voce alle istanze provenienti dal mondo delle professioni e dagli interlocutori istituzionali, ritiene necessario ed opportuno, in sede di conversione, inserire un emendamento alla disposizione di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2, contenente una previsione derogatoria rispetto al regime ordinario previsto per la ristrutturazione di immobili siti in area soggetta a tutela paesaggistica, limitatamente all’ipotesi di ricostruzione di edifici crollati o gravemente danneggiati per effetto diretto di eventi sismici, fatta salva l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche.

Tale emendamento dovrà prevedere che, tra gli interventi soggetti al regime della ristrutturazione urbanistica mediante demolizione e ricostruzione ai sensi dell’art. 3, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, siano contemplati anche quelli che prevedano (per esigenze statiche, architettoniche o paesaggistiche) la modifica della sagoma, dei prospetti, dell’area di sedime e della volumetria (purché in riduzione), nei termini di seguito indicati:

All’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “In deroga a quanto stabilito dal periodo che precede, sono ricompresi, altresì, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili esistenti, situati in aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, che siano stati dichiarati inagibili per effetto di eventi sismici, anche qualora, per comprovate esigenze di miglioramento anti-sismico, architettonico o di inserimento nel contesto ambientale di riferimento, si renda necessaria la variazione della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, purché ciò non comporti incrementi di volumetria”.

Il Consorzio delle Comunanze Agrarie di Norcia

Il Presidente del Consorzio Roberto Pasqua

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